Normativa RENTRI
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Domande frequenti sulla normativa RENTRI
Chi sono i produttori iniziali obbligati a iscriversi al RENTRI?
Sono obbligati all’iscrizione:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
- gli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, c.3 lett. c) d) g), con più di 10 dipendenti
Nota significato art. 184, c.3 lett. c) d) g):
- c) rifiuti da lavorazioni industriali (diversi dagli urbani)
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali (diversi dagli urbani)
- g) rifiuti da recupero/smaltimento, potabilizzazione e trattamenti acque, depurazione acque reflue, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6. I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Quando devo iscrivermi?
Il 13 Febbraio 2026 è il termine ultimo per l’iscrizione dei soggetti obbligati.
Devo tenere il registro di carico e scarico?
Se rientri tra i soggetti tenuti alla tenuta del registro (art. 190 D.Lgs. 152/2006), l’adempimento può avvenire in due modi alternativi:
- tenuta “standard” del registro di carico/scarico
- modalità alternative (conservazione dei Formulari di Identificazione)
MODALITA’ ALTERNATIVE
Rientrano in questa casistica
- soggetti/organizzazioni in ambito consortile (richiami agli artt. 221, 223, 224, 228, 233, 234, 236)
- soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese (es. professionisti, enti del terzo settore)
- imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)
- soggetti in ambito ATECO 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 (esempi indicati: istituti di bellezza, tatuatori)
Devo trasmettere i dati del registro al RENTRI?
- NO, se adempi alla tenuta del registro con modalità alternative (conservazione documentale)
- SÌ, se tieni il registro di carico/scarico in modalità standard (registro “ordinario”)
Come avviene la trasmissione (quando è dovuta)?
Lo schema prevede 3 modalità operative.
A) Tramite gestionale interoperabile
La trasmissione avviene mediante interoperabilità tra il gestionale e RENTRI.
Cosa viene trasmesso (in sintesi)
- dati annotati nel registro digitale e eventuali rettifiche/annullamenti
- informazioni sulla quantità verificata a destino (quando annotate successivamente)
Tempistica
Trasmissione secondo le tempistiche del DM richiamato: entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione/registrazione del movimento.B) Tramite delegati (art. 18)
Il produttore può adempiere alla trasmissione delegando (al momento dell’iscrizione o successivamente) soggetti come: associazioni imprenditoriali rappresentative, società di servizi “di diretta emanazione”, gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.
Tempistica
Trasmissione: entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.C) Tramite servizi di supporto
Trasmissione tramite area Operatori/portale e applicazione web per la tenuta dei registri.
Tempistica
Trasmissione: entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.
FIR digitale: quando scatta e come si gestisce?
A partire dal 13 Febbraio 2026 è previsto, per i produttori di rifiuti pericolosi, l’obbligo di utilizzo del FIR digitale (cosiddetto XFIR) per:
A) Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
✔ Tutti (indipendentemente dal numero di dipendenti), esclusi i soggetti di cui all’art. 190 comma 5 e 6 (legge di bilancio 2026).
B) Produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi derivanti da:
- attività industriali;
- attività artigianali;
- attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- fanghi da potabilizzazione e depurazione;
- attività sanitarie;
✔ Solo se con più di 10 dipendenti
C) Enti e imprese che effettuano:
- raccolta e trasporto rifiuti (conto proprio o conto terzi);
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione;
- operazioni di recupero e smaltimento (R e D);
✔ Sempre obbligati
Glossario
- Produttore iniziale: soggetto la cui attività genera rifiuti (prima origine del rifiuto).
- Rifiuto speciale pericoloso: rifiuto classificato come pericoloso secondo le regole di classificazione (HP, ecc.).
- Registro di carico e scarico: registro cronologico dei movimenti (carico/scarico) previsto dall’art. 190.
- Modalità alternative: adempimento del registro tramite conservazione documentale (FIR/documento di conferimento/altre evidenze) nei casi previsti.
- FIR digitale: formulario con vidimazione digitale, gestito tramite interoperabilità o servizi RENTRI.